LA PROCURA DI PALERMO SBUGIARDATA DALLA CONSULTA SULLE INTERCETTAZIONI
DI NAPOLITANO. IL DILEMMA:MA QUESTA ITALIA E’ UNA REPUBBLICA O UNA MONARCHIA ?
PREAMBOLO , FATTI E FONTI.
Scommetto un soldo bucato che pochi, fra i lettori di giornali e gli
ascoltatori dei
telegiornali, hanno capito qualcosa nella faccenda della decisione della
Consulta che accoglie il ricorso del Quirinale
contro la Procura di Palermo.
Sotto controllo
telefonico era il telefono del Sen. Nicola Mancino, che ha chiamato alcune
volta il Consigliere del Quirinale
Loreto D’Ambrosio, poi deceduto, ed alcune volte anche lo stesso Presidente
Giorgio Napolitano : ne consegue che quelle conversazioni ( fra Mancino e Napolitano) sono state registrate. Si
tratta dunque di una “intercettazione
indiretta del Capo dello Stato.
A quel punto la
Procura di Palermo sostenne che per effetto dell’ultimo comma dell’articolo 271
c.p.p. la “ distruzione” delle intercettazioni doveva essere decisa dal
Giudice, cioè da un GIP. Ovvio che per far decidere il GIP quelle trascrizioni
andavano depositate presso la competente Procura ed a quel punto le stesse
diventavano, in quanto “ depositate”, di
“ dominio pubblico”.
Al contrario , l’Avvocatura
dello Stato, interpellata da Napolitano, sostenne invece che le “intercettazioni
del Capo dello Stato andavano immediatamente distrutte.
Il 16 Luglio 2012
il Quirinale apre formalmente il conflitto di poteri fra i poteri dello Stato e
cioè fra la “ Presidenza della Repubblica” e la “Magistratura (Procura di
Palermo)”, chiedendo la decisione della
Corte Costituzionale.
L’articolo 90
della Costituzione repubblicana afferma
che “ Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o
per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”
Inoltre l’articolo
271 del Codice di Procedura Penale dispone che “ I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
[191] qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla
legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli
articoli 267 e 268 commi 1 e 3.Non possono essere utilizzate [191] le
intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate
nell'articolo 200 comma 1 , quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione
del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano
deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [103].In ogni
stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle
intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca
corpo del reato[253 2]”.
La decisione
della Consulta di oggi stabilisce che le quattro conversazioni fra il Sen. Mancino ed il
Presidente della Repubblica Napolitano devono essere immediatamente distrutte,
perché così afferma – dice la Consulta – l’articolo 271 del C.P.P. Inoltre,
scrive la Consulta, quei verbali dovevano certo essere “depositati” nella Cancelleria
del GIP , ma in modo da assicurare la loro segretezza del loro contenuto ed
evitando, dunque, il confronto con le parti. Approfondendo poi la tesi dell’Avvocatura
dello Stato, noto come venga sostenuto dalla Presidenza della Repubblica il principio della “ assoluta libertà delle
conversazioni del Capo dello Stato” e che di fatto venga rimproverato alla
Procura di Palermo di avere trattato
questi verbali come “ delle normali intercettazioni”, mentre esse sono del
tutto illegittime sia per l’articolo 90 della Costituzione, quanto anche per la
Legge 219 dell’anno 1989 ( legge che si occupa proprio dell’articolo 90 della
Costituzione).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La sentenza della Corte costituzionale sul ricorso
del Capo dello Stato per il conflitto di attribuzione con la Procura di Palermo
è definisce e conferma l'intangibilità
delle prerogative presidenziali sancite dall’artolo 90 della Carta. Le intercettazioni
telefoniche, sia pure indirettamente acquisite da una Procura (nel caso
specifico da quella di Palermo), debbono
essere immediatamente distrutte dal Gip su richiesta della stessa Procura che
ne è venuta in possesso. La Procura in
questione non ha titolo per dare alcun giudizio sul testo intercettato; deve
semplicemente e immediatamente consegnare le intercettazioni al Gip affinché
siano distrutte senza alcuna comunicazione alle parti e ai loro avvocati e
tutelando la loro segretezza.
Anche se la Corte renderà pubbliche le sue
motivazioni a gennaio 2013 ,il dispositivo si fonda esclusivamente sull'articolo
271 del codice di procedura penale articolo che, sia molto chiaro, dispone questo trattamento non certo per i “poteri dello stato” ma solo per i sacerdoti, per gli avvocati, per i medici i
e per tutti i casi analoghi che prevedano l'assoluta segretezza delle notizie
connesse alla loro professione.
Cosa e quanto c’entri l’articolo 271 del c.p.p.
con il Capo dello Stato non viene spiegato dalla Consulta, a meno che la stessa
non voglia , in un modo però alquanto oscuro e surrettizio, con questa
decisione prendere una posizione innovativa ed affermare che le prerogative del
Capo dello Stato hanno la stessa natura e quindi lo stesso grado di protezione
di quelle indicate dall’articolo 271 c.p.p. , grado di protezione, però che non
deriva soltanto dall'articolo 271 ma anche, ad abundantiam, dall’articolo 90
della stessa Costituzione.
Stupisce la posizione giurisprudenziale della
Corte che afferma “ l'inammissibilità delle intercettazioni anche indirette e
quindi la loro immediata distruzione” non sono soltanto ricavabili dall'ordinamento
costituzionale e giudiziario, ma da specifica normativa che ovviamente “ esiste”.
Stupisce molto e lascia addirittura perplessi la presa
di posizione giurisprudenziale della Corte , perché invece la Procura di Palermo ha sempre sostenuto
che non esisteva alcuna “ norma specifica” in materia. Possibile, mi domando,
che una “ specifica normativa sia esistente” secondo la Consulta e che sia
addirittura ignorata da una intera Procura? In effetti la Procura di Palermo aveva
accennato a “ possibili ed ardue interpretazioni dell’ordinamento” , ma – spiegava la Procura stessa
- non era compito dei magistrati
inquirenti chiarire in merito. Per quella Procura, dunque, valeva soltanto la
norma che prevede per la distruzione di intercettazioni non rilevanti ai fini
processuali un'udienza davanti al Gip insieme alle parti interessate e ai loro
avvocati. Il che ovviamente equivaleva a renderle pubbliche.
Il comunicato della Corte, innovando la
giurisprudenza in merito e stabilendo che una specifica norma esiste, non solo
azzera il ragionamento della Procura di
Palermo ma affianca e sovrappone questa sua decisione allo stesso articolo
271, rendendo esplicita, ma non certo chiara e convincente,
la sua applicabilità anche al Capo
dello Stato.
Che c’entra il segreto del confessionale cristiano
con il Capo dello Stato della Repubblica
italiana ? Che c’entra il segreto
professionale di un dottore , di un medico, di un avvocato con un Capo di Stato
repubblicano? Confesso: credo che l'art. 271 del Codice di procedura non
c'entri nulla col capo dello Stato: quell’articolo riguarda le intercettazioni
fuorilegge o quelle di conversazioni che svelino "fatti conosciuti per
ragione del ministero, ufficio o professione" della persona ascoltata (il
difensore che parla col cliente, il confessore col penitente). Ad oggi non esiste alcuna norma che proibisca di
intercettare un cittadino che parla col capo dello Stato e se qualcuno ,
invece, ne conoscesse l’esistenza – cosa di cui dubito molto – me lo comunichi.
C’è proprio un cattivo odore in questa
decisione, un retrogusto amaro che rimanda più ad una sorta di “ privilegio di
un monarca” piuttosto che alle regole democratiche e trasparenti di una
Repubblica Presidenziale ? Non è questa decisione, per caso, un esplicito
invito ad allargare e ad incoraggiare l’uso del “ segreto di Stato” tanto
deleterio per una debole democrazia come quella del nostro Paese? Ed ancora ed
infine: se si scoprisse da un’intercettazione anche indiretta che Napolitano o il Capo dello Stato progetti
una specie di colpo di Stato, sarebbe obbligo dei Magistrati distruggere quei
verbali? Questo blog non riesce a
cancellare dal suo animo una sensazione sgradevolissima: che stavolta la Consulta abbia deciso più sulla
base di “ criticabili opportunità politico – istituzionali “ che sulla base del
Diritto, come dovrebbe essere in un regime pienamente democratico e di Stato di
diritto. E con quali strumenti poi una procura deve tutelare i verbali di
simili intercettazioni che sono comunque, anche secondo la Consulta, da
depositare al Gip affinché ne ordini la distruzione?
Stupisce gli ingenui, però, questa decisione. L’ho
più volte denunciato: la Corte Costituzionale non è più, da tempo, un
organo super partes così come l’aveva ideata la Costituzione nell’articolo 104 da
quando la politica è stata fatta entrare nel Csm, da quando i posti nella
Consulta sono stati attribuiti secondo l’appartenenza politica e non secondo i
criteri che la Costituzione ( articolo 134, 135 e seguenti) aveva sancito. Oggi
la Corte Costituzionale è composta come
sempre da quindi giudici costituzionali
dei quali undici provenienti dalla sinistra politica e solo quattro dalla
destra politica. Un obbrobrio. Davanti ad una tale violazione costituzionale ,
come non riflettere , come allontanare il pensiero – che proviene dalla
constatazione di fatti, non dalle opinioni personali – che Magistratura e Corte
Costituzionale siano ormai “organiche” alla sinistra e che metà del popolo
italiano, che non vota per la sinistra, sia privato di giustizia e di Corte?
Come non andare col pensiero a Greganti ed al suo ridicolo caso ( vero D’Ambrosio,
vero Di Pietro?) che grida ancora vendetta? Come non chiedersi come mai un Penati o un
Tedesco, cito solo due esempi per carità di Patria, ancora non siano stati
processati onde farlo “ dopo” le ormai prossime elezioni politiche? Come non
disgustarsi davanti ad una Magistratura che oggi urla e sbraita contro il Governo Monti che avrebbe osato con
un decreto legge “ cancellare” sentenze della Magistratura – parlo di Taranto –
minacciando addirittura un ricorso alla
Consulta per eccepire il potere del Parlamento di fare questo provvedimento, ma
che – un solo esempio – stava zitta, non si stracciava le vesti, non minacciava
ricorsi per conflitto di competenze, quando un Governo Andreotti fu costretto ad emettere un Decreto
Legge per rimettere in galera una banda di capi mafiosi della cupola
palermitana che erano stati scarcerati, con sentenza definitiva della
Cassazione, per scadenza dei termini ? Dove stavano allora quei magistrati che
oggi gigioneggiano, che vanno in
televisione, che danno interviste , come Ingroia, come Spataro, come Gandus, ecc? Ma la Costituzione è sempre la stessa , sia
ai tempi del Governo Andreotti sia ai giorni nostri o per caso è cambiata ed io
non me ne sono accorto ? Perché
Napolitano di fronte all'ipotesi di utilizzo di quelle intercettazioni telefoniche, anziché
trincerarsi dietro un "rispetto la sentenza" nei confronti del
pronunciamento dei giudici( che hanno sentenziato la distruzione delle
registrazioni), perché non ha evitato il
ricorso alla Consulta, consentendo la
immediata pubblicazione di quei colloqui
telefonici? Perché invece verbali di intercettazioni di Ministri e di Premier
di governo, eletti dal popolo, che non avevano alcun rilievo penale invece di essere distrutte sono tutte finite
sulle prima pagine dei soliti giornali? Questa sarebbe la vera democrazia della
sinistra , quella di Bersani, di Napolitano e dei loro supporter ?
Chi
non vede come il tumore maligno da estirpare, che produce tutte queste
maleodoranti metastasi è tutto l’impianto costituzionale ed organico della
Magistratura ( dunque separazione delle carriere, due Csm, obbligatorietà dell’azione
penale rimessa al Ministero, ecc) è un cieco ed un falso, anzi un vero e
proprio farabutto. La soluzione del
caso? Solo una generale riforma della Giustizia e una riforma costituzionale che consenta alla
Magistratura di lavorare senza seguire ideologie e teoremi politici.
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COMPLIMENTI
AL MINISTRO CORRADO CLINI
Oggi devo fare i miei complimenti
al Ministro dell’Ambiente, l’onorevole Corrado Clini. Uno che non s’atteggia a solone
o a saputello ma che lotta come un leone
per far prevalere il più elementare buon senso in un Paese dove pare che tutti abbiano perso la testa ed il
cervello . E’ lui che ha fortemente
voluto il decreto del governo che permette la riapertura dell’Ilva e la
conseguente bonifica nei prossimi tre anni. Giorni fa l’ho ammirato quando, oppresso davanti all’ottusità
di sindacati e politici di sinistra, pur facendo parte di un governo che davanti ai Magistrati si
sdraia servilmente : «Io sto alla legge ed è quella pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale che deve essere rispettata da tutti. Se qualcuno non vuole
rispettarla, non è una questione di cui devo occuparmi io. A me interessa far
ripartire il risanamento». Una sintesi sana e perfetta da parte di un
governante , contro i malumori di una
Magistratura che si è sentita scavalcata
dall’esecutivo e che vorrebbe intimidire il Parlamento, come fa da venti anni,
minacciando più o meno velatamente, un ricorso alla Consulta per conflitto di
competenze. Per farsi riaffermare, dai compagnicci, pubblicamente e
istituzionalmente l’incostituzionale e delinquenziale strapotere della
Magistratura sul Parlamento. Eccola una sana e vera politica industriale per l’Italia, altro che
IRI prodiana o confindustrialotti!
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Roma mercoledì 5 dicembre 2012
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